Nel precedente post riguardante i costi, avevo preannunciato una veloce spiegazione sulla modalità di consulenza utilizzata da molte banche e definita sommariamente “fee only”.
Con fee only, si dovrebbe intendere una consulenza che prevede solamente un corrispettivo con parcella.
Nella modalità di utilizzo più consueta invece, avviene questo:
la banca distribuisce prodotti finanziari propri e di terzi e viene remunerata tramite una % di commissioni retrocesse; nella modalità “fee only” questa % non sarebbe più di competenza della banca ma verrebbe stornata al cliente, in cambio di una commissione “consulenza”.
La banca evidenzia un addebito a fronte di un’ attività di consulenza su propri prodotti, ma consulenza “fee only” non significa “consulenza su base indipendente”?
- Il regolamento Consob 20307 del 2018 stabilisce quando una consulenza può fregiarsi della denominazione “su base indipendente”, in tutti gli altri casi, non lo è.
- I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.
Quindi consigliare principalmente strumenti di un solo emittente non è possibile!
- I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato.
Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:
1 – il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all’ambito del servizio di consulenza prestato;
2- il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;
3 – i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d’interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva.
Capisco che entrare in questi meccanismi sia complicato per chi non è un esperto della materia, il vostro interlocutore vi “giurerà” su ciò che ha di più caro che non vi è differenza tra un consulente finanziario autonomo (Cfa), che emette parcella e un Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Cfaofs), che vi dirà che è la banca ad emettere parcella se desiderate pagare “solamente” la consulenza.
Per togliervi ogni dubbio potete fare due semplici controlli:
- In questo link, trovare i nominativi autorizzati a svolgere i due compiti, divisi per categoria: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
- In quest’altro troverete solamente i Consulenti finanziari autonomi, in quanto la loro consulenza è considerata servizio di investimento e come per altri servizi è necessario l’iscrizione all’arbitro controversie finanziarie: https://www.acf.consob.it/web/guest/intermediari/aderenti