Commissariamento Banca Marche

Così recita il Testo Unico Bancario in tema di commissariamento:

 

TITOLO IV
Disciplina delle crisi
Capo I
Banche
Sezione I
Amministrazione straordinaria

Art. 70 – (Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d’Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi dell’articolo 73(*) .
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L’amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d’Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d’Italia.
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che decide con provvedimento motivato.

 

Da quanto prevede il TUB le motivazioni del commissariamento di Banca Marche dipendono dalle gravi perdite degli ultimi 2 esercizi.

E’ opportuno fare delle precisazioni:

La breve durata del Commissariamento (ad oggi sono previsti 2 mesi) lascia pensare ad una scelta di prudenza di BI e Ministero del Tesoro piuttosto che una vera decapitazione dei vertici di Banca Marche.

La BI seguiva da tempo la Banca, anche dall’interno con un’azione ispettiva che deve aver guidato le prudenziali svalutazioni del crediti, ciò nonostante la volontà di sospendere temporaneamente Il consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sembra finalizzato ad avere chiarezza e campo libero nel controllo delle attività poste in essere dopo la sostituzione del precedente Direttore Generale.

Non hanno certo giovato all’istituto le dichiarazioni di Consiglieri uscenti che hanno rimproverato al resto del Consiglio e di conseguenza alle Fondazioni, un’attività di resistenza e di rinvio rispetto alle iniziative di rilancio già individuate.

Per ultimo, un compito espressamente affidato ai Commissari, sembrerebbe quello di far chiarezza sull’importo e i tempi del prossimo aumento di capitale, aumento di capitale che chiaramente è il “negoziato” principale da portare avanti e nel quale negoziato il CA attuale sembra aver perso ogni attività di indirizzo e di proposta.

 

Quanto sopra da l’idea di Banca che versa in acque agitate, ma soprattutto priva di controllo.

Tutta la gestione ordinaria e parte delle operazioni di ristrutturazione e rilancio sono delegate al nuovo Dg, ma nessuna delega gli è stata affidata riguardo alla ricapitalizzazione.

Questa è la situazione della Banca da quanto si apprende dagli organi di informazione; veniamo ora alle scelte dei clienti, alcuni sono palesemente disorientati e timorosi rispetto alla conservazione dei loro risparmi altri sembrano narcotizzati e indifferenti a qualsiasi notizia.

Mi sento di rassicurare tutti i clienti riguardo alle loro disponibilità in BM.

Nessun problema riguarda i titoli di terzi depositati presso la Banca, siano essi Titoli di Stato, Fondi, Polizze, Azioni e obbligazioni di altre banche .

Diverso ma altrettanto rassicurante il caso dei correntisti e di coloro che hanno finanziato la banca con Certificati di deposito, libretti di risparmio o obbligazioni, non vedo rischi di nessun tipo, se non quello di veder cambiare le insegne della loro filiale di riferimento prima o poi…

Non mi sento di rassicurare gli azionisti, ma presuppongo che abbiano acquistato le azioni sapendo che si trattasse del titolo che rappresenta il capitale sociale quindi le sue sorti sono legate nel bene e nel male alla salute e alle prospettive future dell’azienda che rappresenta. In questo momento la perdita in conto capitale è pesante per tutti, quindi non credo valga la pena prendere decisioni al riguardo…. avete perso molto, tanto vale aspettare e sperare in nuovi e “fortunati” sviluppi.

Un’ultimo accenno lo rivolgo alle imprese; nelle Marche esistono ancora piccole e medie imprese che sono finanziate in tutto o in larga parte da BM, il consiglio che mi sento di dar loro è di guardarsi intorno, cominciare a diversificare anche le fonti di finanziamento per non dover fare queste attività dopo un rifiuto di BM ad accendere nuovi finanziamenti o a rinnovare quelli in essere; avere un solo Finanziatore può essere pericoloso come avere un solo cliente!